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Home Fascicolo n.3/2004 In-depth articles
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Equivalenze o equipollenze?
published in May - June 2004 - in Il Fisioterapista - issue n.3

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Accordo tra Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e Regioni sul riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dei titoli conseguiti anteriormente all’emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi

Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente accordo stabilisce, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari di cui all’art. 6 comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dei titoli conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi.
2. Il riconoscimento della equivalenza di cui al comma 1 è attribuito ai soli fini dell’esercizio professionale, sia subordinato che autonomo.
3. Fermo restando quanto disciplinato dai decreti ministeriali di equipollenza emanati ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 42/99, i titoli che possono essere dichiarati equivalenti ai sensi del precedente comma sono quelli conseguiti entro la data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999 n. 42.

         

Art. 2
Criteri di valutazione
1. Il titolo oggetto della richiesta di equivalenza a un diploma universitario è valutato, in ogni caso, sulla base dei seguenti parametri:
a) durata del corso di formazione regolarmente autorizzato dagli enti preposti allo scopo;
b) esperienza lavorativa.
2. A oggi, in relazione al suo valore, viene attribuito un punteggio, ricavato dalle tabelle contenute nell’allegato A al presente accordo, secondo le indicazioni di cui ai successivi commi.
3. Nella durata del corso di formazione si computano sia le ore di formazione teorica che le ore di formazione pratica. Se non è raggiunto il limite minimo di durata di 750 ore complessive annue, il punteggio attribuito a questo parametro è ridotto, calcolandolo in proporzione al numero di ore di formazione effettivamente svolte per singolo anno.
4. L’esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione, deve essere riferibile a una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la figura professionale per la quale si richiede l’equivalenza. Tale attività deve essere svolta per un periodo di almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di repertazione del presente accordo, e deve essere attestata con una dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte. La predetta dichiarazione può essere integrata o sostituita da autocertificazione integrata dalla seguente documentazione:
- certificazione del possesso di partita IVA riferita agli anni di attività dichiarata;
- dichiarazione dei redditi riferita a tutti gli anni di attività dichiarata;
- eventuale copia dei contratti di collaborazione.

         

Art. 3
Attribuzione punteggio
1. La valutazione del titolo viene effettuata sommando i punteggi risultanti dall’applicazione dei parametri di cui all’allegato A. Qualora la somma dei punti conseguiti sia almeno 12 il titolo è riconosciuto equivalente. Qualora la somma dei punti non raggiunga il limite minimo di 6 punti, il titolo non può essere dichiarato equivalente. Qualora il punteggio sia inferiore a 12 punti, ma superiore a 6, si rimanda all’effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

         

Art. 4
Modalità e criteri
1. Il riconoscimento dell’equivalenza non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati al momento del riconoscimento.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono i termini e le modalità delle domande; effettuano l’istruttoria e trasmettono al Ministero della Salute la documentazione relativa ai titoli ritenuti equivalenti.
3. Il Ministero della Salute, preso atto della positiva istruttoria di cui al precedente comma, rilascia al singolo interessato il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari di cui all’art. 6 comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, valido su tutto il territorio nazionale ai soli fini dell’esercizio professionale.

         

         

 
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