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Home Fascicolo n.4/2005 In-depth articles
In-depth articles
Professionista della salute
published in July - August 2005 - in Il Fisioterapista - issue n.4

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A integrazione della rubrica segue la bozza delle "Linee direttive per l'attuazione della legge 251/00" elaborata dall'Assessore alla Sanità dalla Regione Lazio.

COSTITUZIONE DEI SERVIZI

1. La Regione Lazio in attuazione del Piano Sanitario Regionale promuove, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione e amministrative, la valorizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni sanitarie descritte dalla legge 251/00, al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all’integrazione sociosanitaria e all’armonizzazione dell’organizzazione del lavoro nella Regione con quella delle altre Regioni italiane e degli altri Stati dell’Unione Europea.

2. Al fine di assicurare un’adeguata risposta ai bisogni di salute dei singoli e della collettività, mediante l’ottimizzazione, il coordinamento e il controllo di qualità delle prestazioni degli operatori delle professioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 251/00 e della professione di assistente sociale (in virtù della legge 138 del 26 maggio 2004), le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, nell’ambito dell’atto aziendale previsto dall’articolo 3, comma 1 bis del decreto legislativo 3 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, istituiscono i seguenti servizi, qualificandoli quali unità organizzative dirigenziali:
a) servizio per l'assistenza infermieristica e ostetrica e delle connesse funzioni di supporto;
b) servizio professionale di diagnostica professionale di laboratorio e per immagini nonché tecnico-assistenziale;
c) servizio professionale di riabilitazione funzionale;
d) servizio professionale di prevenzione (nelle AUSL);
e) servizio sociale professionale (nelle AUSL).

3. I compiti dei dirigenti dei servizi di cui sopra, che non sono sostitutivi o invasivi dei compiti dei dirigenti medici e degli altri profili sanitari, tecnici e professionali, prevedendo il concorso per gli aspetti di competenza all’individuazione e realizzazione degli obiettivi individuati dalla Direzione Generale dell’azienda sanitaria e l’organizzazione, la verifica e il controllo dell’erogazione delle prestazioni proprie della specifica area professionale legate alla promozione della salute, prevenzione, cura e riabilitazione, sono definiti all’interno dell’Atto di autonomia aziendale, anche nel rispetto di quanto contenuto nel CCNL di riferimento.

4. Il servizio per l'assistenza infermieristica ed ostetrica nonché delle funzioni connesse è di norma articolato nelle seguenti unità organizzative:
- assistenza infermieristica territoriale
- assistenza infermieristica ospedaliera
- assistenza ostetrica
- formazione infermieristica ed ostetrica e del personale di supporto.

5. Il servizio professionale di diagnostica professionale di laboratorio e per immagini nonché tecnico-assistenziale è di norma articolato nelle seguenti aree:
- diagnostica professionale di laboratorio;
- diagnostica professionale per immagini;
- tecnico-assistenziale;
- formazione delle professioni tecnico-sanitarie (laddove esistano i specifici corsi di laurea).
L’atto di autonomia aziendale stabilisce la relazione del servizio di cui sopra con il Dipartimento di diagnostica laddove previsto.

6. Il servizio professionale di riabilitazione funzionale è di norma articolato nelle seguenti aree:
- riabilitazione funzionale territoriale;
- riabilitazione funzionale ospedaliera;
- formazione delle professioni riabilitative (laddove esistano i specifici corsi di laurea).

7. Il servizio professionale di prevenzione è di norma articolato nelle seguenti aree:
- area dell'educazione alla salute (coordinando le/gli assistenti sanitarie/i anche se operanti nei distretti e nei presidi ospedalieri);
- area della tutela della salute negli ambienti di vita
- area della tutela della salute negli ambienti di lavoro;
- area veterinaria;
- area della formazione delle professione tecniche della prevenzione (laddove esistano gli specifici corsi di laurea).

8. Il servizio sociale professionale è di norma articolato nelle seguenti aree:
- area distrettuale;
- area della salute mentale
area della formazione (tirocini, supervisione…).

9. In relazione alla complessità e al volume dell’attività svolta, nonché al numero delle unità organizzative professionali previste, le aziende sanitarie possono costituire ulteriori strutture dirigenziali all'interno dei servizi suddetti e in particolare possono elevare le aree in unità organizzative.

10. Le Aziende sanitarie attribuiscono la diretta responsabilità e gestione delle attività e delle funzioni connesse, laddove previste, per ciascuna area di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 di cui alla legge 251/00 e di quella propria della professione di assistente sociale a un dirigente per ciascun servizio di cui sopra, individuato con le modalità previste dagli artt. 6 e 7 della stessa legge 251/00.

FUNZIONI DEI SERVIZI

Sono di competenza dei suddetti servizi le funzioni attribuite alle professioni di competenza dai decreti istitutivi dei relativi profili professionali sanitari, della legge istitutiva della professione di assistente sociale, dalle leggi 42/99 e 251/00 che di seguito si enucleano e si evidenziano per una migliore comprensione:
a) concorrono all’individuazione e alla realizzazione degli obiettivi della Direzione Generale dell’Azienda USL e dell’azienda ospedaliera per gli aspetti di competenza;
b) erogano le prestazioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione e sociali legate alla promozione, alla prevenzione, alla cura e al sostegno degli individui, delle famiglie e della collettività tutta;
c) programmano, organizzano, coordinano, gestiscono e controllano, per quanto di loro competenza, le risorse umane e materiali indispensabili per l’erogazione delle prestazioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e sociali nei servizi offerti all’utenza sia in regime di ricovero sia territoriale e domiciliare;
d) programmano il fabbisogno di base formativo, complementare e permanente, e delle attività di studio, di didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari e sociali nonché in quelli dove si richiedono le specifiche competenze professionali;
e) promuovono e concorrono alla formazione del personale di supporto;
f) selezionano gli operatori per la titolarità dell’insegnamento delle materie teoriche e pratiche dal contenuto professionale, per la guida dei tirocini e per il tutorato, specifici per ogni professione interessata;
g) promuovono i progetti di ricerca e revisione della qualità e degli esiti delle diverse attività sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e sociali mediante definizione di protocolli valutati e di specifici indicatori di qualità;
h) sviluppano le ricerca e la sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e di nuovi protocolli operativi mirati alla soluzione dei problemi riabilitativi e tecnico-assistenziali, con metodo scientifico e con l’adozione, in via ordinaria e ove necessario, della cartella infermieristica integrata, della cartella riabilitativa e della cartella sociale;i) partecipano all’identificazione dei fabbisogni di salute della persona, della famiglia e della collettività e alla conseguente elaborazione della strategia aziendale per il raggiungimento dell’obiettivo di una più efficace ed efficiente risposta ai bisogni dell’utenza, attraverso l’identificazione delle risorse necessarie e disponibili per soddisfare tali bisogni;
j) identificano i bisogni prioritari di salute specifici per l’assistenza infermieristica, tecnica, della riabilitazione e sociale della persona e della collettività e formulano i relativi obiettivi;
k) attuano e verificano i programmi di sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere e delle malattie infettive, per la parte di loro competenza;
l) pianificano, gestiscono e valutano l’intervento dell’assistenza infermieristica, tecnica, della riabilitazione e sociale;
m) garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
n) partecipano alla programmazione delle attività intra-moenia, ove sono coinvolte le professioni infermieristiche, tecniche e della riabilitazione;
o) concorrono alla promozione dell’educazione alla salute mirata alle attività di prevenzione”.

DIREZIONE DEI SERVIZI

La direzione dei servizi di cui sopra è conferita secondo le procedure previste dagli artt. 6 e 7 della legge 251/00 e in aderenza alla specifica normativa contrattuale; in particolare nella fase transitoria la direzione del servizi è attribuita, con contratto a tempo determinato di durata triennale rinnovabile, nella categoria Ds o in possesso di un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nella categoria D a seguito della seguente procedura selettiva:
- è indetto specifico avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione e della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per titoli e colloquio da un’apposita commissione esaminatrice composta dal direttore sanitario, in qualità di presidente, nonché da due esperti dell’area. Ai fini della valutazione dei candidati, la commissione dispone di cento punti suddivisi in cinquanta punti per i titoli e in cinquanta punti per il colloquio;
- il trattamento economico del dirigente delle professioni sanitarie e di quella di assistente sociale è disciplinato, nell’ambito del contratto collettivo nazionale dell’area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, con il rispetto della determinazione in sede aziendale della graduazione dell'incarico dirigenziale di struttura;
- per l’istituzione del posto di dirigente di servizio anche nella fase provvisoria, le Aziende rideterminano la propria dotazione organica attraverso misure compensative, trasformando anche i posti già occupati dal personale del ruolo sanitario e tecnico del comparto che, nell’Azienda, consegue la nuova qualifica.
Analogamente si procede all’affidamento degli incarichi delle articolazioni interne dei servizi laddove l'atto di autonomia aziendale preveda che siano di livello dirigenziale.

DIPARTIMENTO DELL'ASSISTENZA

Le aziende sanitarie di norma costituiscono, prevedendolo nell'atto di autonomia aziendale, il Dipartimento dell'Assistenza aggregando i servizi di cui sopra al fine di omogeneizzare, indirizzare e monitorare le modalità organizzative per l’espletamento delle specifiche funzioni di direzione dell’assistenza alla persona e delle attività tecnico-sanitarie sulla base dei seguenti principi:
- responsabilizzazione degli operatori circa il risultato conseguito;
- autonomia nelle decisioni di natura tecnico-professionale di competenza;
- partecipazione alla definizione delle finalità aziendali;
- partecipazione alla definizione del piano formativo aziendale;
- partecipazione allo sviluppo organizzativo e tecnologico delle attività di riferimento.
Il Direttore del Dipartimento dell'Assistenza è nominato dal Direttore Generale dell'azienda su proposta motivata del Direttore Sanitario tra i dirigenti dei servizi che siano in possesso di un'anzianità di espletamento di incarico dirigenziale di almeno un quinquennio e della laurea specialistica specifica dell’area professionale di appartenenza.

ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI

Oltre alle indicazioni già esposte si ritiene opportuno e proficuo che in sede di concertazione e contrattazione sindacale decentrata le direzioni aziendali siano protagoniste e propositive nel valorizzare il ruolo, l’autonomia e la responsabilità delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché della professione di assistente sociale anche attraverso la ridefinizione quanti-qualitativa delle posizioni organizzative, nonché delle funzioni di coordinamento, rimodulando le loro competenze, le loro interazioni con l’insieme dell’organizzazione aziendale e la conseguente articolazione di responsabilità sia gestionali sia professionali con l’obiettivo di raggiungere così un livello più elevato di attuazione nella specifica realtà aziendale della riforma delle professioni sanitarie e sociali iniziata con l’emanazione dei nuovi profili professionali, completata con le leggi 42/99 e 251/00, sostanziata dagli ultimi contratti nazionali collettivi di lavoro di comparto e di area dirigenziale e dal varo delle lauree di base e specialistiche.
Pertanto in attuazione dei criteri sopraesposti si ritiene utile che sia concordato tra le parti un Protocollo d’intesa firmato tra la direzione aziendale e le OO.SS. del Comparto, con un'augurabile e necessario coinvolgimento delle OO.SS. della dirigenza con il quale le parti convengano sulla rimodulazione delle posizioni organizzative e delle funzioni di coordinamento nelle aree delle professioni sanitarie e di quella di assistente sociale e che assuma un rilevante valore in quanto adegui le funzioni di autonoma responsabilità e di direzione nonché di riconoscimento di peculiari e specifiche competenze professionali all’obiettivo che si vuol perseguire di continuare nell’attuazione dei contenuti delle leggi 42/99 e 251/00.
Se raggiunta, tale intesa aprirebbe prospettive e potenzialità di una diversa e migliore organizzazione del lavoro che privilegi la valorizzazione delle professionalità nella distinzione e nel rispetto dei ruoli ed esalti l’interdisciplinarietà e l’integrazione tra professioni; per questo si riterebbe, altresì, indispensabile che si avvii un percorso di confronto e di approfondimento che porti a una comune condivisione aziendale, che veda protagonista propositivo e positivo anche il personale dirigenziale e le sue rappresentanze sindacali, attraverso la programmazione e la realizzazione in tempi brevi di specifiche conferenze di servizio nei dipartimenti, nei distretti, negli ospedali e, se del caso, anche aziendale che affronti e approfondisca i contenuti dell'intesa ricercando condivisione e consenso partecipato ad un processo di riorganizzazione che ha l'unico obiettivo di assicurare un’adeguata risposta ai bisogni di salute dei singoli e della collettività, mediante l’ottimizzazione, il coordinamento e il controllo di qualità delle prestazioni degli operatori delle professioni sanitarie e sociali.
Nel ribadire che i compiti dei responsabili dei servizi e delle loro articolazioni interne non sono sostitutivi o invasivi dei compiti dei dirigenti medici e degli altri profili sanitari e prevedono il concorso, per gli aspetti di competenza, all’individuazione e realizzazione degli obiettivi individuati dalla Direzione Generale dell’azienda sanitaria e l’organizzazione, la verifica ed il controllo dell’erogazione delle prestazioni proprie della specifica area professionale legate alla promozione della salute, prevenzione, cura e riabilitazione, si ricorda che i contenuti dell'intesa debbono essere recepiti con un provvedimento formale a integrazione dell’Atto di autonomia aziendale.
Pertanto al fine di dare organicità di competenze e responsabilità si propone che la sopraesposta intesa preveda l'articolazione dei servizi in “unità organizzative professionali” alle quali far ricondurre o le competenze gestionali specifiche di ciascuna professione compresa nel servizio o area ovvero competenze di tipo specialistico o di gestione di strutture di rilevante e strategico interesse per l’Azienda.
Alle Unità organizzative professionali sono attribuite funzioni operative che sono esercitate all'interno di strutture organizzativi funzionali, quali UU.OO.CC., distretti, dipartimenti, ospedali; a questo fine il personale delle unità operative professionali dipende, sotto il profilo tecnico professionale, dal responsabile dell’unità operativa di appartenenza, mentre sotto il profilo organizzativo dal responsabile della struttura organizzativa funzionale in cui è collocato.

Unità organizzative professionali e loro compiti

Le Unità organizzative professionali svolgono, nell'ambito delle direttive del responsabile della struttura organizzativa funzionale di appartenenza, i seguenti compiti:
a) concorrono, sotto il profilo tecnico professionale, alla formazione degli atti di programmazione;
b) partecipano alle procedure informative, a quelle contabili, di controllo di gestione e di verifica e revisione della qualità delle prestazioni, istituite dall'azienda sanitaria;
c) concorrono alla definizione dei programmi aziendali di formazione permanente, di miglioramento continuo della qualità, di educazione sanitaria, di informazione e di relazione con gli assistiti;
d) concorrono alla definizione dei programmi aziendali di incentivazione degli operatori e di sviluppo del livello delle dotazioni tecnologiche e strumentali;
e) definiscono, nell'ambito di propria competenza, apposite procedure operative e protocolli d'intervento.

Criteri per la costituzione delle Unità organizzative professionali

Le Unità organizzative professionali che verranno costituite a seguito dell’adozione della presente intesa avranno a riferimento le funzioni operative di cui sopra e dovranno prevedere il raggiungimento dei seguenti risultati annualmente verificati:
a) miglioramento degli standard qualitativi delle attività svolte;
b) tempestività e adeguatezza di risposta ai problemi operativi e professionali tipici delle funzioni svolte;
c) costante aggiornamento professionale e corrispondente miglioramento della capacità operativa.

Responsabilità delle Unità organizzative professionali

La responsabilità dell'unità operativa è attribuita sotto la forma contrattuale di “posizione organizzativa” o di "coordinamento" secondo la rilevanza individuata dal Direttore Generale a seguito della procedura di selezione prevista dallo specifico Regolamento aziendale, se previsto o in alternativa con la procedura concertata con le OO.SS., a un collaboratore professionale delle professioni sanitarie di cui alla Legge 251/00 e della professione di assistente sociale secondo per varie specificità di incarico.
Data la rilevanza strategica per il completamento del processo di aziendalizzazione che da quanto sopra esposto assume una siffatta valorizzazione della risorsa personale, si ritiene che l'attuazione integrale con procedure di partecipazione e di condivisione della direttiva in oggetto costituisca elemento per la verifica periodica dell'operato dei Direttori Generali delle aziende sanitarie.

         

 
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