Banner
Home Fascicolo n.5/2004 In-depth articles
In-depth articles
Istituzione del Registro dei fisioterapisti
published in September - October 2004 - in Il Fisioterapista - issue n.5

There are no translations available.

Senato della Repubblica

XIV Legislatura
N. 2647

DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori CUTRUFO, FORLANI, CIRAMI, GABURRO, RUVOLO, DANZI, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, MAFFIOLI, MELELEO, BOREA, CALLEGARO, IERVOLINO, TAROLLI e TREMATERRA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 DICEMBRE 2003

———–

Istituzione del Registro dei fisioterapisti

———–

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del registro dei fisioterapisti)

1. Al fine di garantire ai cittadini, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 32 della Costituzione, l’erogazione dell’assistenza sanitaria in ambito riabilitativo da parte di personale qualificato, è istituito, presso ciascuna azienda sanitaria locale (ASL), il registro dei fisioterapisti, consultabile da parte dei cittadini, in cui vengono riportati i dati di ogni singolo fisioterapista.

Art. 2.
(Requisiti e modalità di iscrizione e tenuta del registro)

1. Ai registri dei fisioterapisti possono essere iscritti coloro che sono in possesso del titolo di fisioterapista o di titolo equipollente.
2. Il dirigente della struttura competente in materia di sanità stabilisce le modalità di tenuta, da parte delle ASL, del registro di cui al comma 1.
3. Ai fini dell’iscrizione ai registri di cui al comma 1, i soggetti interessati presentano al dirigente di cui al comma 2 un’istanza e contestualmente ad essa, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, la dichiarazione sostitutiva del possesso del titolo richiesto ai sensi del comma 1; il dirigente, a seguito dell’esame dell’istanza e della relativa dichiarazione sostitutiva presentate, procede all’iscrizione.

Art. 3.
(Obbligo di registrazione ai fini dell’esercizio professionale)

1. Al fine di poter esercitare la professione, sia in regime di dipendenza che in forma autonoma, il fisioterapista è tenuto obbligatoriamente alla registrazione del proprio titolo professionale presso l’ASL.
2. Il dirigente ASL rilascia una dichiarazione di attestazione di registrazione al fisioterapista, che questi è tenuto a presentare, in caso di verifica da parte degli organi competenti.
3. La mancata registrazione presso l’ASL comporta l’inibizione dell’attività lavorativa, da uno a sei mesi, se il fisioterapista è in possesso del titolo professionale; se l’operatore non è in possesso del titolo di fisioterapista o di titolo equipollente, oltre all’immediata inibizione da qualunque attività riconducibile a quella del fisioterapista, egli è denunciato alle autorità competenti per esercizio abusivo della professione di fisioterapista.

Art. 4.
(Commissione per la valutazione dei titoli)

1. Il dirigente responsabile della tenuta del registro dei fisioterapisti, ai fini di una corretta valutazione dei titoli presentati, nomina una commissione specifica composta dai rappresentanti dell’Associazione italiana fisioterapisti (AIFI) e della Federazione italiana fisioterapisti (FIF), che già hanno svolto ruoli in altre commissioni ministeriali o regionali.
2. Il dirigente responsabile è tenuto a redigere un verbale di riunione della commissione valutativa, la quale si riunisce almeno quattro volte l’anno.

Art. 5.
(Tassa di registrazione)

1. L’iscrizione al registro dei fisioterapisti comporta una tassa di registrazione annuale, da versare entro il 31 gennaio di ogni anno solare.

Art. 6.
(Norme regolamentari)

1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, adotta, con proprio decreto, le norme regolamentari relative:
a) all’iscrizione ed alla cancellazione dal registro dei fisioterapisti;
b)
alla tenuta dei registri e a quanto risulti necessario per la corretta gestione degli stessi.

Art. 7.
(Titoli validi ai fini dell’iscrizione al registro dei fisioterapisti)

1. L’iscrizione al registro dei fisioterapisti è consentita a tutti coloro che sono in possesso della laurea di I livello in fisioterapia, conseguita presso le università italiane.
2. È altresì consentita l’iscrizione al registro dei fisioterapisti a tutti coloro che sono in possesso del diploma universitario di fisioterapista, indipendentemente dalla data del conseguimento o dei titoli di cui al comma 4 del presente articolo, a condizione che questi ultimi siano stati conseguiti entro la data del 31 dicembre 1996, ovvero conseguiti anche negli anni successivi a tale data, ma attivati con delibere regionali antecedenti il 1996.
3. È altresì consentita l’iscrizione al registro dei fisioterapisti ai massofisioterapisti in possesso di titolo di studio biennale, conseguito entro la data del 31 dicembre 1996.
4. Sono validi, ai fini dell’iscrizione al registro dei fisioterapisti, i titoli equipollenti al diploma universitario di fisioterapista, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità del 27 luglio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2000.

Art. 8.
(Controllo dell’esercizio professionale e aggiornamento)

1. Il controllo della correttezza dell’esercizio dell’attività professionale e l’aggiornamento dei fisioterapisti sono curati dalle associazioni professionali di categoria.

         

 
There are no translations available.