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Abstract
Obbligo di risultato
pubblicato nel Settembre - Ottobre 2008 ne Il Fisioterapista - fascicolo n.5
Alfonso Marra

Quando la prestazione professionale medica terapeutica non consegue il risultato prefisso, il Giudice - per poter stabilire se sussista o meno responsabilità del medico - deve effettuare il cosiddetto “giudizio di normalità”: posto che il risultato positivo è “una conseguenza statisticamente fisiologica della prestazione professionale diligente”, quello negativo è la conseguenza che si discosta da questo dato per effetto del comportamento colposo del sanitario. Ciò significa che se non è stato conseguito il risultato normalmente ottenibile da una prestazione diligente, il medico risponde del danno subìto dal paziente a meno che non dimostri che l’evento si è verificato per una circostanza del tutto imprevedibile.