L’assicurazione professionale per il fisioterapista
Alessio Scaglia
Nell’esercizio della propria attività, il fisioterapista stipula contratti di prestazione di servizi o, se opera come lavoratore di una struttura sanitaria, viene in contatto con persone alle quali rende una prestazione, in assenza di uno specifico accordo. Egli, pertanto, va incontro a due forme di responsabilità civile: contrattuale o extracontrattuale. Per quanto concerne la responsabilità extracontrattuale, è assolutamente probabile che il fisioterapista, nell’esercizio della propria attività, qualora commetta un errore nell’esecuzione della propria prestazione, cagioni anche un danno non patrimoniale: è, quindi, quanto mai opportuno che il professionista si doti della principale forma di tutela: l’assicurazione per la responsabilità professionale.